Per il “giurista d’impresa” nessuna iscrizione all’albo degli avvocati
Con la sentenza n. 161 del 26 agosto 2020 il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito che i "giuristi dchr("\1")impresa", regolati dallchr("\1")art. 2, co. 6, L. n. 247/2012, possono svolgere attività professionale di consulenza e assistenza legale solo di tipo stragiudiziale e soltanto in favore del proprio datore di lavoro o del soggetto con il quale abbiano stipulato un contratto di prestazione d’opera continuativa e coordinata.
Il loro particolare status non ne consente l’iscrizione all’albo degli avvocati, stante l’incompatibilità di cui all’art. 18, lettera d) della legge professionale (rapporto di lavoro subordinato).
Il loro particolare status non ne consente l’iscrizione all’albo degli avvocati, stante l’incompatibilità di cui all’art. 18, lettera d) della legge professionale (rapporto di lavoro subordinato).